(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12 del 18 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La presente legge disciplina nomine e designazioni effettuate dalla regione Basilicata in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni presso enti, istituti ed organismi pubblici e privati. Le disposizioni della presente legge non si applicano per le nomine e le designazioni ove sia esplicitamente richiesto il requisito soggettivo di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche gia' rivestite, nei casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni, quando si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge, ovvero se la persona da nominare, anche in relazione a designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi a questa estranei.