(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12
                          del 18 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  presente  legge  disciplina  nomine  e designazioni effettuate
dalla regione Basilicata in  base  a  leggi,  regolamenti  statali  o
regionali e convenzioni presso enti, istituti ed organismi pubblici e
privati.
   Le  disposizioni  della  presente  legge  non  si applicano per le
nomine  e  le  designazioni  ove  sia  esplicitamente  richiesto   il
requisito   soggettivo   di   consigliere   regionale,  nei  casi  di
rappresentanza di diritto in funzione di cariche gia' rivestite,  nei
casi  in  cui  la persona da nominare o designare sia direttamente ed
immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti  o
convenzioni, quando si tratti di designazioni di funzionari regionali
nei casi previsti dalla legge, ovvero  se  la  persona  da  nominare,
anche  in  relazione  a  designazioni  multiple,  non  rappresenti la
Regione ma organismi a questa estranei.